Onorevoli Colleghi! - L'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, elenca gli oneri che possono essere portati in detrazione dal contribuente.
L'inserimento nella citata disposizione delle singole voci è dipeso, nel corso del tempo, da valutazioni, in continua evoluzione, delle necessità e degli interessi dei cittadini, in relazione al miglioramento del tenore di vita e, comunque, al diverso apprezzamento che si è registrato con riferimento ai bisogni socio-economici dei medesimi.
Dall'esame delle singole previsioni contenute in tale disposizione si evince che il legislatore ha inteso considerare le necessità del cittadino lavoratore, del cittadino proprietario di abitazione, del cittadino che necessita di cure sanitarie, del cittadino studente o del cittadino che intende considerare il periodo in cui avrà terminato l'attività lavorativa. Previsioni tutte che lo Stato ha il dovere di considerare e privilegiare, concedendo anche la possibilità di fruire di sgravi fiscali.
Nell'esame degli interessi dei cittadini lo Stato, per i fini che ci interessano, non ha mai però considerato la pratica dell'attività sportiva. Si tratta di un interesse che, con particolare riferimento alle inclinazioni dei giovani, lo Stato ha il dovere di considerare anche nell'ottica dei benefìci che la pratica sportiva apporta alla crescita ed allo sviluppo della nazione.
La presente proposta di legge intende, quindi, consentire la detrazione delle spese sostenute per frequenza a corsi di avviamento o di perfezionamento alle discipline sportive, purché tali spese siano sostenute per conto di minori di anni sedici e purché vi sia la garanzia che tali esborsi siano stati effettuati a favore di istruttori che,